Condizione necessaria per poter attribuire un’azione a un soggetto, assunto come causa di quell’azione. Principio fondamentale del nostro ordinamento penale (e, con formule diverse, di ogni altro Paese) è che “Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile” (art. 85 CP); risulta imputabile “chi ha la capacità di intendere e di volere”, dizione cui il diritto fa riferimento per indicare una sufficiente capacità mentale di conoscere, valutare e soddisfare le fondamentali esigenze della vita individuale e sociale. La capacità di intendere e di volere configura, nel nostro sistema giuridico, la normalità psichica o sanità mentale: “intendere” in senso medico-legale significa distinguere correttamente il significato, il valore e le conseguenze morali di atti e fatti. Per “volere” si intende il libero autodeterminarsi in vista di uno scopo; oltre agli elementi intellettivi intervengono, in tale agire, anche componenti affettive che ne sono il motore timico o sentimentale.Per presunzione di legge si acquisisce la capacità di intendere e di volere al conseguimento del 14° anno di età: pertanto, “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni” (art. 97 CP). Non è altresì imputabile chi, al momento del commesso reato, “era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere” (art. 88 CP).Il concetto di imputabilità penale ha subito nuove fisionomie nel tempo e recentemente, in seguito alle nuove norme introdotte in psichiatria dalla Legge n. 180 e dalla Riforma sanitaria n. 833. Mentre nei codici ottocenteschi (codice napoleonico, codice Zanardelli) vigeva il concetto di immutabilità della malattia mentale, per cui il malato non poteva essere in alcun modo “libero” per il fatto stesso di essere malato, oggi si pone maggiormente l’accento sul momento nel quale il fatto delittuoso viene commesso, superando il concetto di “infermità” con quello di “riduzione dello spazio di libertà” (decisionale, operativa) a opera della malattia mentale, come anche a causa di situazioni familiari o culturali. Altri fattori che influiscono sull’imputabilità sono: l’intossicazione da sostanze stupefacenti e l’ubriachezza derivate da caso fortuito o forza maggiore o croniche (artt. 91, 93 e 95 CP) e il sordomutismo (art. 96 CP). Le situazioni di vizio di mente, ubriachezza, intossicazione da sostanze stupefacenti, sordomutismo diminuiscono l’imputabilità, quando sono state tali da non escludere, ma ridurre grandemente la capacità di intendere e di volere.