Provvedimento che tutela i diritti e gli interessi di chi, pur essendo maggiorenne, non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e a causa di infermità di mente. “Il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi devono essere interdetti” (art. 414 CC). La procedura dell’interdizione priva il soggetto della capacità civile, in modo che non possa compiere atti dei quali, a causa della sua infermità, non è in grado di valutare il rischio o il danno economico. Il soggetto interdetto viene posto sotto tutela e il tutore si occupa dell’amministrazione ordinaria, ma deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per acquistare beni, vendere, accettare eredità, ecc.Perché l’infermità di mente possa dar luogo a interdizione, deve essere una condizione abituale (quindi non transitoria), il che non significa permanente o inguaribile, poiché la legge prevede che l’interdizione possa essere revocabile. L’incapacità mentale dell’interdicendo deve essere valutata anche rispetto all’entità degli interessi a cui deve provvedere, interessi da non intendersi solo in senso materiale, ma anche morale (ad es., il decoro della famiglia).“Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato” (art. 415 CC). L’inabilitazione è un provvedimento che può (non necessariamente “deve”, come l’interdizione) essere applicato qualora vi sia una ridotta capacità di provvedere ai propri interessi: in questo caso viene nominato un curatore. L’inabilitazione toglie la capacità di compiere atti che non siano di ordinaria amministrazione: l’inabilitato può però fare testamento e contrarre matrimonio. “Possono essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici… Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente” (art. 415 CC). Sia la prodigalità quanto l’abuso di sostanze di per sé non sono considerati dalla legge come segni di infermità di mente, ma come condizioni di pericolo.La previsione di inabilitazione per i sordomuti esiste in quanto spesso tale disturbo si accompagna con difettualità di intelligenza. L’inabilitazione del cieco mira, invece, a evitare gli inconvenienti e i pericoli inerenti all’incapacità di percepire parte della realtà esteriore (contenuto dei documenti, qualità delle cose).

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