È un trattamento sanitario operato nei confronti di un paziente, contro la sua volontà, qualora sussistano determinate condizioni previste dalla legge 833/78 art. 33 e 34 e 35, pur nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici.Il TSO per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistono condizioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dal paziente e se non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere.Il TSO è disposto con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Il provvedimento che dispone il TSO in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta da parte di un medico dell’Unità Sanitaria Locale. Il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) all’interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale, comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.Il provvedimento da parte del sindaco, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida, corredato dalla proposta medica motivata, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco.Se il provvedimento è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di quest’ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.Gli accertamenti e i TSO devono essere comunque accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Nel corso del TSO, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il TSO.Il trattamento coatto ha la durata di 7 giorni. Nei casi in cui debba protrarsi oltre il 7° giorno, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare. Il sanitario, inoltre, è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato sia in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che determinano il TSO. Il sindaco, entro 48 ore, ne dà notizia al giudice tutelare.Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.