Dottrina che sancisce la necessità di consenso all’atto medico da parte del paziente, nata nel 1914 con la sentenza di Benjamin Cardozo, ribadita e affermata nel dopoguerra come conseguenza degli abusi e delle sperimentazioni dei medici nazisti nei campi di concentramento. Trova un riferimento nell’art. 32 della Costituzione Italiana.Possono essere eseguiti senza consenso trattamenti relativi a: rischio immediato per la vita; vaccinazioni obbligatorie; malattie sessualmente trasmissibili, tra cui sifilide, TBC e lebbra; tossicodipendenza (legge 26/06/1990 n. 126, con abolizione delle sanzioni penali tramite referendum popolare dell’aprile 1993); malattie mentali (art. 33, legge 13/5/78 n180) (vedi
Trattamento sanitario obbligatorio, TSO).

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