Rapporto o esperienza sessuale ottenuto mediante minacce verbali e/o violenza
fisica o comunque verificatosi in condizioni tali da rendere privo di valore
l’eventuale consenso prestato.Risultano importanti per stabilire la gravità
dell’abuso l’età del soggetto abusato, il livello di coercizione adottato e la
differenza di età tra i soggetti coinvolti: diverse, infatti, sono le reazioni di un
soggetto sotto i 16 anni che ha avuto un’esperienza sessuale in seguito a minacce
verbali e quelle di un soggetto di età inferiore ai 14 che è stato abusato con
l’impiego di forza fisica. La maggior differenza di età indica una situazione di
discrepanza di capacità (fisiche, psichiche), che possono essere utilizzate a danno
dell’abusato.Come per altri reati sessuali, è difficile ottenere stime
precise di diffusione, in quanto, sovente, tali reati non vengono segnalati: nel
caso l’abuso sia avvenuto in una età precoce i soggetti tendono, inoltre, a
rimuovere (vedi
Rimozione) profondamente
l’esperienza. Risulta, dunque, difficile che l’adulto si identifichi nell’etichetta
di abusato ed è doloroso ricordare e accettare un’esperienza così fortemente
traumatica. Non vi è un unico modo di considerare l’abuso sessuale poiché, nella
letteratura, si ritrovano definizioni più ampie che includono, ad esempio,
l’intenzione esplicita di avere un’esperienza sessuale con un minore, e definizioni
più ristrette che considerano tali solo gli abusi sessuali più gravi o ripetuti nel
tempo.Le linee guida per le famiglie diffuse dall’American Academy of Child
e Adolescent Psychiatry riportano un numero di bambini abusati pari a circa 80.000
all’anno: essi non sempre presentano segni fisici di abuso, nelle zone genitali o
anali, ma sviluppano alcuni comportamenti caratteristici:
un interesse inusuale per tutti gli argomenti di natura
sessuale;

insonnia o incubi notturni;

sintomi depressivi o chiusura e disinteresse nei confronti della famiglia o
degli amici;

atteggiamenti seduttivi;

vissuti, relativi al loro corpo, di sporco o di
danneggiamento;

paura che ci sia “qualcosa di danneggiato” nelle aree
genitali;

rifiuto di andare a scuola, comportamenti delinquenziali;

maggiore inibizione relazionale;

espressione delle molestie sessuali nei disegni, nei giochi, nelle
fantasie;

aggressività;

comportamenti o ideazione suicidaria;

cambiamenti improvvisi nei comportamenti quotidiani.
Il minore sessualmente abusato sviluppa una bassissima autostima e ha profondi
sensi di colpa: tali vissuti condizioneranno profondamente il suo sviluppo.
Nel Codice Penale italiano, l’abuso sessuale ora non è più previsto quale
delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, bensì contro la persona,
secondo la modifica di detto codice introdotta con la legge 15 febbraio 1996, n. 66.
Nell’ambito di tale legge è stata superata la distinzione tra atti di libidine
violenta e violenza carnale, unificando le due fattispecie nel reato di violenza
sessuale (art. 609 bis CP): “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:1. abusando delle condizioni di inferiorità
fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;2. traendo in
inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona”.

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